Legge 22 maggio 1971, n. 343 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Toscana.
Gruppi consiliari
Legge 22 maggio 1971, n. 343 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Toscana.
Il Consiglio dispone di propri uffici per garantire ai suoi organi, ai gruppi ed ai singoli Consiglieri l'effettivo svolgimento delle loro funzioni.
Legge 22 maggio 1971, n. 343 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Toscana.
Il Consiglio regionale istituisce Commissioni permanenti o temporanee su oggetti determinati composte in relazione all'entità numerica dei gruppi
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dei gruppi, delle istituzioni, delle comunità locali e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
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I Consiglieri si organizzano in gruppi, formati da uno o più Consiglieri ai quali sono forniti gli strumenti e, sui fondi attribuiti al Consiglio dal
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Presidenti dei gruppi e dai Presidenti delle Commissioni permanenti per sentirne il parere. Della riunione è dato avviso alla Giunta la quale può farvi
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e la funzione delle minoranze. Cura l'insediamento e il funzionamento delle Commissioni, mantiene i rapporti con queste e con i gruppi consiliari ed